In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità che ricorre il 17 novembre di ogni anno, è bene ricordare i dati ufficiali che confermano che nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro, cioè prima della 37esima settimana di gestazione, quasi 100 al giorno e che i prematuri in Italia sono quasi 35.000 all’anno. La nascita di un bambino prematuro potrebbe causare conseguenze nel piccolo, come la difficoltà di adattamento del neonato e un rischio maggiore di complicanze.
Nel corso degli anni è aumentata la possibilità di sopravvivenza è aumentata per il peso dei prematuri (anche di 500 grammi) e per l’età gestazionale (anche di 23 settimane).
È bene allora ricordare la Carta dei diritti del bambino nato prematuro, approvata dal Senato della Repubblica Italiana il 21 Dicembre 2010, il decalogo che ricorda i diritti inalienabili di un bambino nato prima del tempo.
Ecco il decalogo sui diritti dei prematuri:
Art. 1
Il neonato prematuro deve, per diritto positivo, essere considerato una persona.
Art. 2
Tutti i bambini hanno diritto di nascere nell’ambito di un sistema assistenziale che possa garantire loro sicurezza e benessere, in particolare nelle condizioni che configurino rischio di gravidanza/parto/nascita pretermine, di sofferenza feto-neonatale e/o di malformazioni ad esordio postnatale.
Art. 3
Il neonato prematuro ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e alle terapie che mirino al sollievo dal dolore. In particolare ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale.
Art. 4
Il neonato prematuro ha diritto al contatto immediato e continuo con la propria famiglia, dalla quale deve essere accudito. Nel percorso assistenziale deve essere sostenuta la presenza attiva del genitore accanto al bambino, evitando ogni dispersione tra i componenti il nucleo familiare.
Art. 5
Ogni neonato prematuro ha diritto ad usufruire dei benefici del latte materno durante tutta la degenza e, non appena possibile, di essere allattato al seno della propria mamma e ogni altro nutriente deve essere soggetto a prescrizione individuale quale alimento complementare e sussidiario.
Art. 6
Il neonato prematuro ricoverato ha il diritto di avere genitori correttamente informati in modo comprensibile, esaustivo e continuativo sull’evolvere delle sue condizioni e sulle scelte terapeutiche.
Art. 7
Il neonato prematuro ha il diritto di avere genitori sostenuti nell’acquisizione delle loro particolari e nuove competenze genitoriali.
Art. 8
Il neonato prematuro ha diritto alla continuità delle cure post-ricovero che dovrà essere perseguita attraverso un piano di assistenza personale esplicitato e condiviso con i genitori, che coinvolga le competenze sul territorio e che, in particolare, preveda, dopo la dimissione, l’attuazione nel tempo di un appropriato follow-up multidisciplinare, coordinato dall’équipe che lo ha accolto e curato alla nascita e/o che lo sta seguendo.
Art. 9
In caso di esiti comportanti disabilità di ogni genere e grado, il neonato ha il diritto di ricevere le cure riabilitative che si rendessero necessarie ed usufruire dei dovuti sostegni integrati di tipo sociale, psicologico ed economico.
Art. 10
Ogni famiglia di neonato prematuro ha il diritto di vedere soddisfatti i propri speciali bisogni, anche attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed Enti appartenenti al Terzo Settore.