La sicurezza degli alimenti destinati al bambino durante i primi mesi di vita e nel corso dello svezzamento è garantita dal Decreto legislativo n. 111 del 27/o1/92 e da una serie di Decreti Ministeriali emessi successivamente. Latte artificiale, creme ai cereali, semolino, pastina, omogeneizzati, liofilizzati, biscotti, devono quindi essere preparati, confezionati ed etichettati secondo precise norme il rispetto delle quali è costantemente monitorato dal Ministero della Salute che si assicura, allo stesso tempo, che gli stabilimenti produttivi posseggano i requisiti di igiene e sicurezza previsti dalla legge.
Come recita il succitato decreto, gli alimenti per bambini possono essere prodotti esclusivamente presso stabilimenti che abbiano ottenuto e, vedano confermata, l’autorizzazione ministeriale e la loro l’etichetta dovrà obbligatoriamente indicare, fra l’altro, l’elenco degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, la quantità di proteine, grassi e carboidrati, le kilocalorie e i kilojoules apportati da 100 grammi o 100 ml di prodotto, lo stabilimento presso il quale sono stati prodotti e confezionati. Naturalmente, i prodotti alimentari destinati alla prima infanzia dovranno necessariamente essere immessi in commercio preconfezionati e imballati.