Diritti di maternità nei casi di adozione e disabilità del bambino

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In diverse occasioni, Tuttomamma si è occupata dei diritti delle madri lavoratrici e di come esse possono esercitarli secondo la legislazione italiana.

A questo proposito si sono esplorate le regole in materia di congedo di maternità obbligatoria e maternità anticipata, cercando di aiutare le mamme, con informazioni e consigli, a gestire il lavoro durante la gravidanza.

E’ riconosciuto a più livelli il fatto che non è sempre semplice per le mamme fare la scelte giuste in queste situazioni e il relativo problema della regolamentazione e della tutela del lavoro è ancora un tema caldo per ciò che riguarda le pari opportunità.

Dividersi tra lavoro e figli comporta spesso stress e frustrazioni, specialmente in periodi molto delicati per le donne, come il post parto, quando è particolarmente soggetta a depressioni.

Ancora più difficile, perchè meno usuale, immaginiamo, potrebbe essere la gestione del lavoro nei casi di avvenuta adozione o affidamento e nei casi di disabilità del bambino.

La legge prevede infatti trattamenti particolareggiati in questi casi.

Lavoro femminile e adozione del bambino

I lavoratori che adottano bambini fino a 6 anni per adozioni nazionali e superiori a 6 anni per quelle internazionali, possono fruire dell’astensione obbligatoria e dell’indennità conseguente nei 3 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia.

Per quanto attiene alle norme sull’astensione facoltativa, così come modificate dalla nuova legge 53/2000, i genitori possono astenersi dal lavoro qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore stesso nel nucleo familiare. Si applicano quindi le norme generali con alcune particolarità, che andranno chiarite con l’Ente erogatore.

Lavoro femminile e disabilità del bambino

I genitori, sia padre che madre, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuta, oltre all’astensione obbligatoria, hanno diritto: al prolungamento ininterrotto dell’astensione facoltativa al 30% della retribuzione fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato; in alternativa, ad un permesso giornaliero di 2 ore, fino al compimento del 3° anno di età normalmente retribuiti; dal 3° anno del bambino, a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativamente, e normalmente retribuiti.

La copertura contributiva figurativa agisce in tutti i casi, compresi — dal 28 marzo 2000 — i 3 giorni di permesso mensili finora retribuiti, ma scoperti di contribuzione.

Nuove prospettive

Per dare concreta applicazione alle suddette norme, la legge prevede che in caso di astensione facoltativa dopo il parto il lavoratore o la lavoratrice, può chiedere l’anticipazione del TFR, oltre ai casi contemplati dall’articolo 2120 del codice civile (spese sanitarie documentate, acquisto della prima casa), anche per far fronte alle spese da sostenere nei periodi di astensione facoltativa e di malattia del bambino.

Per i dipendenti pubblici, vista la particolarità della loro indennità di buonuscita, le modalità applicative della norma saranno definite da un decreto interministeriale.

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