Disoccupazione alle mamme che si dimettono entro l’anno di vita del figlio

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Sono molte le donne lavoratrici che dopo l’arrivo di un figlio scelgono di abbandonare il posto di lavoro. I motivi alla base di questa decisione possono essere numerosi: la volontà della donna di stare con il figlio, la mancanza di aiuto e l’impossibilità di permettersi una babysitter, l’incompatibilità del lavoro con la nuova condizione della donna, etc.. Non tutti sanno, però, che, per queste donne, esiste la possibilità di ricevere dall’INPS l’indennità di disoccupazione. In base all’articolo 55, comma 1 del Dlgs 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità), infatti, una mamma lavoratrice che si licenzia entro il primo anno di vita del figlio ha il diritto di richiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano anche in caso di adozione o di affidamento, sempre entro un anno dall’ingresso del minore nella nuova famiglia.

Nello specifico, una mamma può scegliere di licenziarsi senza preavviso entro il primo anno di vita del figlio e può mancare dal lavoro già dal giorno delle dimissioni. In questo caso, infatti, spetterà al datore di lavoro pagare, come da contratto, alcune mensilità come se fosse stato lui a licenziare in tronco la donna. Per richiedere l’indennità di disoccupazione bisogna presentare all’INPS, oltre alla domanda compilata sull’apposito modulo:

  • la lettera di dimissioni;
  • una dichiarazione del datore di lavoro;
  • una dichiarazione dell’ufficio del lavoro di competenza (DPL, Direzione Proviciale del Lavoro): la donna dovrà dichiarare davanti ad un operatore che non è stata costretta a licenziarsi;
  • una dichiarazione rilasciata dal centro per l’impiego.

Se l’INPS, dopo aver valutato la pratica, deciderà per l’indennità di disoccupazione, alla donna sarà riconosciuta anche l’anzianità, per fini pensionistici, durante tutto il periodo della disoccupazione. E’ importante ricordare che il requisito principale per avere diritto all’indennità di disoccupazione è che la donna si licenzi volontariamente entro il compimento del primo anno di età del figlio o, in caso di affidamento o adozione, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

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