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Congedo dal lavoro per malattia del figlio

 
Chiara R
15 settembre 2010
3 commenti

E’ conoscenza comune che le donne lavoratrici, durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, possono usufruire del cosiddetto congedo di maternità, che permette loro di astenersi dal lavoro per il tempo necessario senza dover perdere necessariamente il posto. Quello che non tutti sanno, però, è che esiste un’altra forma di congedo che consente ad entrambi i genitori di astenersi dal lavoro in caso di malattia del proprio figlio.

Che cosa è il congedo per malattia di un figlio?

Si tratta del diritto dei genitori lavoratori all’astensione dal lavoro in caso di malattia, più o meno grave, del figlio che non abbia superato gli otto anni d’età. Nello specifico, il congedo, disciplinato dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 151/2001, prevede che, per le malattie che si verificano entro il terzo anno di età del proprio figlio, i genitori possono astenersi dal lavoro, alternativamente, senza limiti di tempo.

Se, invece, il bambino ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni, l’astensione dal lavoro è limitata a 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore e per ogni figlio. L’eventuale ricovero ospedaliero del figlio malato può interrompe, su esplicita richiesta del genitore, il decorso delle ferie eventualmente fruito dal genitore stesso. La malattia del bambino dovrà essere certificata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da un medico convenzionato. Il genitore che intende usufruire del congedo dovrà presentare al datore di lavoro il certificato medico che attesti la malattia del figlio e una dichiarazione attestante che l’altro genitore non usufruisca del congedo negli stessi giorni e per il medesimo motivo.

Le assenze dal lavoro per malattie del figlio non sono retribuite ma danno, comunque, diritto ad una copertura previdenziale,  differenziata in base all’età dei figli e alla quasi totale computabilità nell’anzianità di servizio. E’ importante considerare che in diverse aziende il contratto prevede, in caso di malattia del figlio, norme più vantaggiose. Nel settore pubblico, ad esempio, i genitori hanno diritto ad una retribuzione piena per trenta giorni di congedo all’anno fino al terzo anno di vita del bambino.

In caso di congedo per malattia del figlio, non si applicano al bambino le norme sul controllo della malattia del lavoratore: il bambino non deve essere sottoposto a visita fiscale ed il genitore non è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità.

E’ importante sottolineare che le disposizioni riguardo al congedo per la malattia di uno o più figli sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.

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  • #1Ferroglio Claudia

    Come devo fare per i pannolini gratis per mia figlia Gaia Cerrato nata a Torino il 21 ottobre 2010?

    3 gen 2011, 15:49 Rispondi|Quota
  • #2Chiara R

    Ciao, guarda sinceramente ancora non si riesce a capire bene il funzionamento. Aspettiamo che escano informazioni precise. Intanto puoi provare a contattare il comune per vedere se sanno dirti qualcosa in più. Nel caso facci sapere! Baci

    3 gen 2011, 16:26 Rispondi|Quota
  • #3giovina

    Certo, l’art. 47 del testo unico sulla maternità disciplina i casi di astensione per malattia del filgio, come detto, non retribuita.
    In ogni caso, al di là del caso estremo dei 30 giorni per le p.a. (peraltro alcune), ci possono essere delle deroghe anche migliorative nei singoli contratti collettivi.

    11 feb 2011, 14:04 Rispondi|Quota
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