Congedo per papà lavoratori 2018, come funziona

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Quattro giornate di congedo obbligatorio e una giornata di congedo facoltativo: questo è quanto spetta ufficialmente ai papà lavoratori nel corso dei 2018 come ricorda l’Inps in base all’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti che siano avvenute nell’anno solare 2017.

Per l’anno solare 2018, la proroga è relativa all’aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni mentre resta di un giorno il congedo facoltativo. 

Possono accedere al congedo tutto i lavoratori dipendenti che siano padri anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento: per entrambi i congedi, facoltativo e obbligatorio, il padre ha diritto ha un’indennità giornaliera a carico dell’Inps che sarà pari al 100% della retribuzione. Ma come funziona esattamente? Il congedo obbligatorio spetta al padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e anche nel lasso di tempo relativo al congedo di maternità della madre lavoratrice o successivamente, ma entro i cinque mesi in ogni caso.

Quello del padre è un diritto autonomo e dunque aggiuntivo a quello della madre che spetta indipendentemente anche al padre. I padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, che siano avvenuti fino al 31 dicembre 2017.  Si allungano a quattro i giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, invece per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Il congedo facoltativo del padre sarà invece condizionato dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità e i giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo può essere anche contemperamento fruibile all’astensione della madre, ma deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia di uno o due giorni.

Il congedo spetta anche se la madre rinuncia al proprio congedo di maternità.

 

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